Art. 30.
(Assegnazione dei magistrati).

      1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure sono assegnati alle sezioni specializzate degli uffici giudiziari aventi sede nei capoluoghi di provincia del distretto di appartenenza ove non richiedano di essere destinati ad altro ufficio.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima applicazione della presente legge, provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli di norma tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione svolti o da organizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, a cura del Consiglio stesso, e che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.